Modulistica

In questa sezione potrete trovare la modulistica necessaria per l'iscrizione, il trasferimento e la cancellazione dall'Ordine Professioni   Infermieristiche di Massa Carrara. 

Di seguito i link ai moduli, cliccate sulla dicitura per aprire, scaricare o stampare il modulo desiderato:

Domanda di iscrizione all'Albo

DOMANDA DI ISCRIZIONEOPI MASSA CARRARA_REV 2024

 

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bollettino-8003_Agenzia Entrate Centro Operativo Pescara_Tasse Concessioni Governative.pdf

TABELLA ESENZIONI BOLLO.pdf

DOMANDA DI ISCRIZIONE OPI MASSA CARRARA CITTADINO COMUNITARIO O TITOLO NON CONSEGUITO IN ITALIA_REV 2024

Domanda di trasferimento all'OPI di Massa Carrara DOMANDA DI TRASFERIMENTO OPI MASSA CARRARA_REV 2024

Domanda di cancellazione

dall'Albo

DOMANDA DI CANCELLAZIONEOPI MASSA CARRARA_REV2024

MODULO AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE

MODULO_Aggiornamento Albo Professionale Iscritti Opi Massa Carrara_Scadenza 30 gennaio 2023.pdf

Domanda - Anagrafe Italiani residenti all'estero AIRE

 DOMANDA - ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO “AIRE" REV2024

 

I cittadini italiani che risiedono all’estero da oltre 1 anno, devono registrarsi in un’apposita anagrafe (AIRE), gestita dai Comuni in base alle informazioni ricevute dalle rappresentanze consolari all’estero.

L’AIRE ha lo scopo di mantenere un collegamento tra il cittadino italiano residente all’estero ed il suo comune, permettendo nel contempo la sua iscrizione nelle liste elettorali e quindi l’esercizio del diritto di voto.

L’iscrizione all’AIRE comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR).

L’art. 5, comma 5 del DLCPS 233/46, modificato dalla Legge 3/2018, così letteralmente dispone:

Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza. La norma non fornisce alcuna ulteriore indicazione attuativa nel merito.

Il Comma 3 dello stesso art. 5 letteralmente dispone:
Per l’iscrizione all’albo è necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.

Dall’interpretazione combinate dei due commi è possibile definire che è possibile il mantenimento dell’iscrizione all’albo di iscritti all’AIRE a seguito di specifica domanda purché gli stessi siano in possesso di un domicilio in Italia formalmente comunicato all’Ordine.

La domanda deve essere presentata direttamente agli uffici OPI, a mezzo PEC o con raccomandata A/R tramite la compilazione di apposito modulo.

Una volta valutata la sussistenza dei requisiti il mantenimento dell’iscrizione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

Rilascio Badge

RICHIESTA EMISSIONE BADGE OPI MASSA CARRARA E REGOLAMENTO

Modulo:  DOMANDA RILASCIO BADGE OPI MASSA CARRARA_REV2024

(da inviare esclusivamente via PEC con gli allegati)

FAC-SIMILE FIRMA DIGITALE (.JPG)

Regolamento:  REGOLAMENTO RILASCIO BADGE OPI MASSA CARRARA.pdf

Attivazione / Variazione Indirizzo PEC Posta Elettronica Certificata

 MODULO COMUNICAZIONE - VARIAZIONE PEC - DOMICILIO DIGITALE -OPI MASSA CARRARA.pdf

Variazione indirizzo di residenza / domicilio / recapiti

 MODULO VARIAZIONE RESIDENZA - RECAPITI - DOMICILIO

Comunicazione Libera Professione

DOMANDA LIBERA PROFESSIONE OPI MASSA CARRARA_2024.pdf

Vademecum-Libera-professione-2020.pdf

RICHIESTA CERTIFICATO ISCRIZIONE

SI INVITANO GLI ISCRITTI A PRESENTARE AUTOCERTIFICAZIONI - VEDI NORMATIVA DI SEGUITO

MODULO RICHIESTA CERTIFICATO REV2023

(da consegnare esclusivamente a mano presso la Segreteria dell'Ordine in Via Massa Avenza 38D Int. 205 54100 Massa (Ms) allegando un documento identità e 2 marche da bollo da euro 16,00: 1 marca da bollo da applicare sulla richiesta e 1 marca da bollo per il certificato), salvo esenzioni previste per legge.

Rilascio certificati di iscrizione

 NORMATIVA

In riferimento alle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive si pone l’attenzione sulla Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, avente ad oggetto “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive” di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, alla luce delle modifiche apportate al DPR 445/2000. Dal 1 gennaio 2012 sono pertanto entrate in vigore le nuove norme volte a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privato, soprattutto per l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà.

Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal DPR 445/2000, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A. stessa. Tali disposizioni devono essere osservate anche dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza ai sensi dell’art. 2 DPR 445/2000.

 

CERTIFICATI: RAPPORTI FRA PRIVATI

L’art. 40 del DPR 445/2000 prevede che le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Tali certificati sono sempre in bollo (€ 16.00 più eventuali diritti di segreteria) ad eccezione dei certificati emessi in regime di esenzioni secondo casi espressamente previsti dalla legge. In questi casi è necessario indicare nella richiesta l’esatto motivo di esenzione ed il certificato riporterà l’indicazione dell’uso specifico a cui è destinato.

Pertanto la richiesta di un certificato “in carta libera” senza l’indicazione della norma in base alla quale il certificato è esente da bollo non può essere accolta dall’amministrazione senza incorrere nelle sanzioni previste anche per gli operatori di segreteria in solido con il richiedente.

Le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri tendenti ad ottenere il rilascio di certificati sono soggette all’imposta di bollo, qualora il certificato debba essere rilasciato in bollo.

Sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Il certificato deve essere ritirato dall’interessato previa esibizione di un documento di identità personale valido. Qualora l’interessato sia impossibilitato a provvedere personalmente, può delegare una persona di sua fiducia (modulo di delega).

 

L’AUTOCERTIFICAZIONE

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del T.U. In particolare, è l’art. 46 del DPR n.455/2000 a indicare quali stati, qualità personali o fatti sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

 

Tra questi:

  • i titoli di studio o la qualifica professionale posseduta; gli esami sostenuti; i titoli di

specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica tecnica;

  • l’iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

L’art. 43 del T.U. prevede che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad acquisire

d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o

dei dati.

Pertanto, per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e senza bollo. È data facoltà ai soggetti privati (ad esempio banche ed assicurazioni) di accettare l'autocertificazione, ma per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo.