Pubblicità sanitaria per Infermieri Libero Professionisti
L’infermiere libero professionista, nell’esercitare la propria attività, può avvalersi della pubblicità sanitaria quale strumento per la divulgazione della propria opera professionale al cittadino e alle strutture.
Quali requisiti per la pubblicità dell’Infermiere Libero Professionista?
L’infermiere libero professionista, nell’esercitare la propria attività, può avvalersi della pubblicità sanitaria quale strumento per la divulgazione della propria opera professionale al cittadino e alle strutture.
Per l’utilizzo di tale strumento è richiesto al professionista di attenersi a delle regole non solo di natura giuridica, ma anche di natura deontologico-professionale, con lo scopo di mantenere un’immagine corretta della professione, utilizzando forme pubblicitarie e linguaggi consoni ad una professione intellettuale.
Con tale fine, la Federazione Nazionale IPASVI, sulla base anche delle recenti modifiche della normativa riguardante tale tematica, ha emanato le linee guida sulla pubblicità sanitaria, alle quali ogni infermiere libero professionista deve attenersi.
La Federazione Nazionale Collegi IPASVI, nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali, vista la normativa vigente ed in particolare il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica”, ha elaborato le seguenti linee guida per consentire ai Collegi provinciali l'esercizio dell'azione di vigilanza nel rispetto delle regole deontologiche e dei codici di autodisciplina, nonché a tutela della professionalità della classe infermieristica, affinché la pubblicità venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità delle qualifiche professionali e delle prestazioni effettuate.
Tali linee guida sono riferite a tutte le forme di pubblicità sanitaria, effettuata con qualsiasi mezzo di diffusione, compresa la carta intestata, utilizzate dagli infermieri liberi professionisti nell'esercizio della professione, svolta in forma individuale, in forma associata o all'interno di cooperative sociali.
Cosa si intende con Pubblicità Sanitaria?
Per pubblicità s'intende qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo diretto o indiretto di promuovere le prestazioni professionali in forma singola o associata, qualunque sia la modalità associativa adottabile per l'esercizio della professione. La pubblicità deve essere, in ogni caso, riconoscibile, veritiera e corretta e può avere ad oggetto le specializzazioni professionali, la struttura dello studio e compensi richiesti, comprese modalità ed eventuali costi del preventivo obbligatorio per legge.
Bisogna però stare molto attenti a non incorrere in pubblicità ingannevole, ovvero qualsiasi forma di pubblicità idonea ad indurre in errore la generalità dei cittadini, influenzandone il comportamento e le scelte in ordine a costi, caratteristiche, entità e modalità di erogazione delle prestazioni del personale infermieristico.
Esiste inoltre la cosiddetta pubblicità comparativa, con la quale s’intende quella pubblicità che, allo scopo di promuovere i servizi di chi li effettua, li pone a confronto in modo esplicito o implicito con quelli offerti da uno o più soggetti concorrenti.
L’infermiere libero professionista su ogni comunicazione informativa è tenuto ad inserire:
- nome e cognome;
- titolo professionale ed eventuali specializzazioni, compresi i titoli comunque attinenti alla professione;
- sede dell'attività, struttura dello studio professionale;
- professionalità operanti nel medesimo, gli orari di apertura, le modalità di prenotazione;
- domicilio professionale.
Può essere pubblicata la mappa stradale di accesso alla sede di esercizio. Possono inoltre essere citate eventuali convenzioni stipulate con enti o associazioni di mutualità volontaria (ad esempio fondi sanitari integrativi di grandi aziende). È inoltre sempre consigliabile che l’infermiere, ai fini della chiarezza informativa e nell'interesse dell’assistito, utilizzi il cartellino o l’analogo mezzo identificativo.
L'informazione tramite siti internet deve inoltre rispettare i requisiti stabiliti dal D.Lgs 70 del 9 aprile 2003 e deve contenere nella home page, con caratteri e modalità grafiche che agevolino il reperimento immediato:
- nome e cognome dell’infermiere, ovvero la denominazione o la ragione sociale dello studio associato;
- domicilio o sede legale;
- dati di contatto rapido e diretto, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- la Posta Elettronica Certificata (PEC), obbligatoria ai sensi di Legge (Decreto Legge 185 del 2008 “Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese”, convertito con modificazioni con la Legge 28 gennaio 2009, n. 2);
- collegio provinciale presso cui il professionista è iscritto unitamente al numero di iscrizione;
- estremi della laurea o titolo equipollente;
- numero di partita IVA;
- gli estremi dell'autodichiarazione avente ad oggetto la conformità del sito internet da inviarsi al Collegio provinciale entro e non oltre trenta giorni dall'attivazione del sito stesso.
I siti internet devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o europei, a garanzia dell'individuazione dell'operatore e del committente. II Collegio provinciale si riserva il diritto di ogni più opportuna verifica anche attraverso la Polizia Postale. In caso di utilizzo dello strumento internet è raccomandata la conformità dell'informazione fornita ai principi dell'HONCode,ossia ai criteri di qualità dell'informazione sanitaria in rete.
Il libero professionista può inserire nel proprio messaggio pubblicitario eventuali titoli di specializzazione e di carriera, nonché ulteriori titoli professionali ottenuti con formazione post-base. Si può fare menzione della particolare area specialistica di attività nonché delle attività professionali svolte in passato e della loro durata. Ove l'iscritto eserciti l'attività in modo non saltuario in una provincia diversa da quella del Collegio di iscrizione, tutte le valutazioni, i pareri e le prescritte autorizzazioni di cui alle presenti linee guida devono essere date e rilasciate dal Collegio nella cui circoscrizione viene svolta l’attività.
È consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche economiche di un’attività non devono costituire aspetto esclusivo del messaggio informativo.
In caso di informazione sanitaria effettuata attraverso lo strumento radio-televisivo, gli organi di stampa o altri mezzi di comunicazione, l’infermiere libero professionista che vi prende parte a qualsiasi titolo, sempre e comunque nel rispetto del Codice Deontologico, non deve utilizzare la stessa informazione per la promozione o lo sfruttamento pubblicitario del suo nome e/o della propria attività e/o del nome e attività di colleghi.
Gli infermieri liberi professionisti iscritti ai Collegi provinciali sono quindi tenuti al rispetto delle linee guida al fine di semplificare la verifica e il rispetto delle stesse e del Codice Deontologico, nonché la trasparenza e correttezza dei messaggi. Gli interessati dovranno richiedere una valutazione preventiva, da presentare ai rispettivi Collegi di appartenenza, sulla rispondenza, per forma e contenuti, della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice Deontologico. Ricevuta la suddetta richiesta, il Collegio provinciale provvederà senza indugio, motivando adeguatamente l'eventuale parere negativo, fatto salvo quanto stabilito all’art. 5, comma 5.
È comunque vietata la pubblicità meramente autocelebrativa e comparativa. L'inosservanza di quanto previsto dalle linee guida è passibile di sanzioni disciplinari a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.
Per maggiori approfondimenti potete consultare il Vademecum della Libera Professione Infermieristica, realizzato dalla Federazione Nazionale dei Collegi Ipasvi in collaborazione con la cassa previdenziale Enpapi.
(FONTE: http://www.nurse24.it/ )