CTU - CTP HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI?

FAQ, in breve.
 
Che differenza c'è tra CTU e CTP?
 
Il   CTU – consulente tecnico d'ufficio – viene nominato dal giudice, il CTP dalle parti su autorizzazione del giudice. il CTU riferisce al giudice e deve essere imparziale. il CTP – consulente tecnico di parte – , invece, fornisce la sua consulenza per supportare le parti che rappresenta.
 
Cosa deve fare il CTP?

Il Giudice, mediante un'ordinanza, stabilisce il termine entro cui le parti possono nominare il proprio consulente tecnico. Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU nella consulenza, al fine di avvallare o contestare le osservazioni da lui prodotte.
 
...e il CTU?
 

Il Codice di rito (libro primo - capo III) inquadra il Consulente Tecnico di Ufficio (d'ora in avanti C.T.U.) tra gli ausiliari del giudice e dedica alla sua funzione l'art. 61 c.p.c., il quale così recita: "Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica", che, secondo le disposizioni dello stesso art. 61 c.p.c., al comma 2, e dell'art. 13 e ss. disp. att. c.p.c., devono essere normalmente scelti tra le persone iscritte in albi speciali.

La funzione del C.T.U., quando nominato, è, dunque, quella di assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica, che si presentino al giudice stesso allorché le domande formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise - in punto di diritto - domande che richiedono altresì una preventiva risoluzione di questioni tecniche.

In tali circostanze, quando il giudice ne ritiene necessaria la nomina, la funzione del C.T.U. è quella (v. art. 191, comma 1, c.p.c.) di dare risposta, utilizzando la propria specifica competenza tecnica, ai quesiti che il giudice gli pone nello stesso provvedimento di nomina.

L'attività del C.T.U. è disciplinata dall'art. 62 c.p.c., il quale spiega che il consulente "... compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss." e ora degli artt. 424 e 463.

L'attività del C.T.U. sfocia nella redazione della relazione finale scritta e nel suo deposito in cancelleria nel termine accordatogli dal giudice, seguendo l'iter tracciato dall'art. 195 c.p.c., descritto nel successivo paragrafo 4. Deposito della relazione.

 

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