Ordine Professioni Infermieristiche Provinciale di Massa Carrara

PER TUTTI GLI ISCRITTI - MOROSITA' e RE-ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE - COLLEGIO IPASVI

Si ritiene utile riportare le indicazioni nel tempo date da questa Federazione sia con cir colari (30/1999 e 15/2009) sia nelle diverse richieste occasioni di incontro (Giornata dei Se- gretari, Seminari, ecc.) in merito alla procedura di cancellazione per morosità con particolare riguardo:

                      1. alla cancellazione e re-iscrizione. Modalità

                      2. all’istituto della prescrizione del credito derivante dall’obbligo di pagamento della quota annuale di iscrizione al Collegio, alle eventuali responsabilità connesse alla carica di Presidente e Tesoriere in caso di avvenuta prescrizione del credito e alla possibilità di proce- dere alla cancellazione anche in caso di mancato pagamento del saldo dovuto.

Si fa quindi presente quanto segue.

1. L’art. 11 del Dlcps 13/9/46 n. 233 letteralmente dispone:

“La cancellazione dall'albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

a)  di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;

b)  di trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;

c)  di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;

d)  di rinunzia all'iscrizione;

e)  di cessazione dell'accordo previsto dal 2° comma dell'art. 9;

f)  di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato”.

Come si evince chiaramente la lettera f) prevede la cancellazione in caso di morosità nel pagamento della tassa annuale di iscrizione.

Poiché la morosità per effetto del citato art. 11 deve riferirsi all’obbligo già maturato di versamento dei contributi, il mancato adempimento costituisce per sé la condizione giustificante la cancellazione, la quale va allora considerata come sanzione rispetto a tale mancanza.

Il provvedimento di cancellazione per morosità quindi interrompe e non sospende il rap porto giuridico instaurato con l’iscrizione.

La precisazione che precede fa assumere particolare rilevanza a quanto disposto dal com- ma 4 art. 11 del DPR 5/4/1950 n. 221, il quale così disciplina:
“Il sanitario cancellato dall’albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione”.

Ne consegue che la domanda di reiscrizione può essere presa in considerazione solo al ve- rificarsi di tale condizione giuridica. Questa nel caso della morosità richiede che avvenga il versamento delle quote relative agli anni di mancato pagamento fino all’anno dell’avvenuta cancellazione.

La reiscrizione, poiché la cancellazione importa l’inibizione all’esercizio professionale, non può costituire mai sanatoria ad un eventuale esercizio abusivo della professione sanitaria punita dall’art. 348 codice penale.

L’articolo 11, lett. f) dichiara che la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l’interessato. Evidentemente il Collegio è obbligato ad informare in modo formale l’iscritto, avvertendolo della morosità, invitandolo a fornire spiegazioni ed informandolo inol tre che in caso di mancata risposta il Consiglio Direttivo provvederà a deliberare la sua cancellazione dall’Albo per morosità ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, sempre con riferimento alla cancellazione per causa di morosità, va affermato che, essendo questa deliberata per causa addebitabile al soggetto interessato, opportunamente si ri chiede che lo stesso faccia cessare detta causa, adempiendo ora per allora all’obbligo rimasto inosservato.

L’art. 11 ultimo colla del DPR 221/50 dispone che:

Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni”.

La re-iscrizione comporta che il sanitario riproponga integralmente una nuova doman- da, producendo nuova documentazione e ottenendo un nuovo numero di iscrizione e nuova data. L’eventuale esercizio professionale svolto nel periodo di cancellazione fino alla re-iscrizione comporta esercizio abusivo della professione , penalmente rilevante.

2.

In primo luogo occorre fare riferimento alla normativa vigente, ovvero:

- Dlcps 233/46, articolo 8;
- Dpr 761/79, articolo 1, comma 2; - Dlgs 502/1992
- Dm 739/94, articolo 1, comma 1; - Legge 42/1999
- Dpr 220/2001, articolo 2, lett. d); - Codice Civile, articolo 2229
- Legge 43/2006.

Il principio di obbligatorietà dell’iscrizione all’albo trova conferma nella normativa vi- gente, non ultima la legge 43/2006.

La mancata iscrizione all’albo configura il reato, ex articolo 348 codice penale, di eser- cizio abusivo della professione: “chiunque abusivamente esercita una professione, per la qua- le è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da Euro 103 a Euro 516".

L'albo professionale va inteso, quindi, quale strumento attraverso il quale professionista consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all'esercizio dell'attività professiona- le.

L’iscrizione all’albo determina automaticamente l’insorgenza dell’obbligo di versamen- to della quota di iscrizione nella misura annualmente determinata con delibera del Consiglio direttivo e un corrispondente diritto di credito in capo al Collegio.

Per una insormontabile esigenza di certezza dell’ordinamento sociale i diritti di credito devono essere esercitati entro un termine prestabilito decorso il quale, ai sensi dell’art. 2934 c.c. si estinguono per prescrizione e non possono più essere esercitati (anche attraverso proce- dure coattive).

L’art. 2948 del codice civile enumera alcuni diritti ed obbligazioni che si prescrivono in 5 anni tra cui al n. 4. “tutto ciò che si deve pagare a scadenze periodiche di un anno o meno di un anno”.

La quota di iscrizione ad Ordini o Collegi deve intendersi tra quei crediti che si prescri- vono in 5 anni.

Al contempo si deve ricordare che l’art. 2943 c.c. indica alcuni atti idonei ad interrom- pere il termine della prescrizione, tra questi ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, come una richiesta di pagamento inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tale previsione normativa comporta che in tutti i casi in cui dal debitore venga invocata la prescrizione occorre valutare in concreto l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione quinquennale.

Ancora è necessario precisare che nel caso che ci interessa il termine prescrizionale ini- zia a decorrere unicamente al 1 gennaio dell’anno successivo a quello di pagamento in quanto la quota di iscrizione non ha un termine proprio di pagamento, ma deve semplicemente essere pagata entro l’anno solare di riferimento.

Per quanto riguarda l’eventuale responsabilità degli Organi in ordine alla intervenuta prescrizione del credito appare opportuno evidenziare che per l’esperienza diretta in materia di funzionamento dei Collegi provinciali sembra di potersi affermare che in materia di riscos- sione dei crediti il Collegi operino sempre in virtù di delibera del Consiglio direttivo e non de- leghino tali funzioni a Presidente o Tesoriere per cui sembrerebbe doversi di escludere una ta- le forma di responsabilità individuale a meno che non si sia in presenza di una delega all’operatività diretta.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di procedere alla cancellazione per morosità si conferma che secondo quanto previsto dall’art. 11 del Dlcps n. 233/1946 la cancellazione può essere disposta proprio in pendenza di morosità e che tale cancellazione non determina la per- dita del diritto per il Collegio di procedere alla riscossione coattiva dei crediti che hanno de- terminato tale morosità ( salvi gli effetti della prescrizione).

Infine in merito alla possibilità di procedere alla cancellazione per morosità di chi, rima- nendo moroso per annualità pregresse, ha versato la quota dell’anno in corso (2009) si fa pre- sente che la normativa applicabile nulla prevede riguardo a quale anno ci si debba riferire né tantomeno quanti siano gli anni di morosità che possano dare vita al procedimento di cancel- lazione.

La norma (art. 11 del Dlcps n. 233/1946) prevede che il Consiglio direttivo del Collegio d’ufficio possa pronunciare la cancellazione dall’albo in caso di “ morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto” (leggi contributo annuo di iscrizione).

Nessun vincolo viene imposto in ordine al numero della annualità di morosità o ad un eventuale importo debitorio minimo per attivare la procedura.

Unico vincolo fissato dalla norma è che la cancellazione possa essere pronunziata solo dopo avere sentito l’interessato.

Infatti l’art. 11 del Regolamento 221/50 di esecuzione prevede la procedura di convoca- zione dell’interessato che deve essere seguita per la validità del provvedimento di cancella- zione.

L’azione di recupero può essere esercitata dal Collegio o attraverso l’emissione di un ruolo esattoriale che è immediatamente coattivo (la procedura può agevolmente essere desun- ta dal sito dell’esattoria provinciale) ovvero attivando una procedura giudiziale per l’emissione di un decreto ingiuntivo a carico dell’iscritto moroso.

Cordiali saluti. 

Barbara Mangiacavalli

 

Allegato:

Circolare 12-2016.pdf