Ordine Professioni Infermieristiche Provinciale di Massa Carrara

30 anni di profilo professionale dell'INFERMIERE

 

D.M. 14 settembre 1994, n. 739
Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell'infermiere


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con
proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere;
Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;
Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute
degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area
geriatrica anziché quella dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica
assume minor rilievo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta il seguente regolamento:


1. 1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è
responsabile dell'assistenza generale infermieristica.


2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale,
educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di
tutte le età e l'educazione sanitaria.


3. L'infermiere:


a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi
obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e
nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente
all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di
assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire
specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:


a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.


6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere
individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione
complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio
di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni
specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale
del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza
di mutate condizioni di fatto.
2. 1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa
iscrizione al relativo albo professionale.
3. 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che
sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività
professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.