In allegato la circolare della FNOPI relativamente al DM del 10 agosto 2018 dove, in definitiva, si decreta che in ambito radio diagnostico "il medico radiologo responsabile della sicurezza clinica e dell'efficacia diagnostica dell'apparecchiatura RM deve predisporre un questionario anamnestico che il medico responsabile della prestazione diagnostica utilizzerà per raccogliere l'anamnesi del paziente e firmerà prima dell'espletamento della prestazione diagnostica",
che il consenso informato è sottoposto esclusivamente dal Medico Specialista e che "Ai fini della qualità e della sicurezza dell'uso clinico dell'apparecchiatura RM tutti gli esami RM devono essere svolti in presenza di un medico specialista in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica, o radiologia medica."
Ora, intendiamoci, va tutto benissimo. Se non fosse che nella reltà dei fatti le cose non avvengono così.
Dal punto di vista giuridico, se la raccolta del consenso spetta al medico, il delicato processo di supporto all’autodeterminazione e alla libera ed informata scelta della persona di ogni trattamento sanitario fa sì che il consenso informato sia uno strumento deontologico che permette a qualsiasi professionista sanitario di condividere con l'utente le scelte terapeutiche. secondo il D.M. 739/94 infatti tra le competenze infermieristiche rientra anche l'informazione al paziente, a garanzia di quel principo di advocacy che risulta anche dalla lettura del codice deontologico. Si citi tra tutti l’art 24 (l‘infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere” )
Nella prassi, è doveroso sottolineare come ormai da tempo ed in modo organico e validato l'infermiere si attiva per la raccolta dei dati e del consenso informato, che per altro non si esaurisce nella firma ma rientra in un processo continuo e non terminabile che permette anche in un secondo momento alla persona di esprime volontà diverse.
Si rende inoltre evidente come una condotta omissiva alla raccolta dei dati e del consenso informato si configura come una violazione dei principi costituzionalmente garantiti, principi a cui tutti i professionisti sono chiamati a concorrere ma che, a quanto si legge nel DM in oggetto, si riduce ad una responsabilità monoprofessionale del medico.
Quindi adesso basta con norme che non sono ancorate alla realtà operativa. Prendiamo atto del decreto, invitando ad applicarlo letteralmente:
"I colleghi Infermieri operanti nell’ambito radiologico oggetto del Decreto dovranno astenersi dal collaborare direttamente o indirettamente all’acquisizione dei dati anamnestici e alla raccolta del consenso informato e che in nessun caso potranno operare senza la presenza del medico specialista in radiodiagnostica, o radiologia, o radiologia diagnostica al fine di ottemperare a quanto decretato.
Si invita a segnalare a questo Ordine tutti i disservizi legati alla non applicabilità del DM."
Allegato: Circolare n. 78-2018 FNOPI